Emergenza COVID-19: Help Book

Questo lavoro nasce con lo scopo di semplificare la gestione delle attività e degli adempimenti delle aziende in questa fase critica, tramite una sintesi delle discipline applicabili durante l’emergenza, senza alcuna ambizione di esaustività o analisi critica.
Lo scopo è mettere insieme normative a volte tra loro distanti, ma strettamente collegate. La coperta è corta, e chi gestisce la frenesia di queste settimane sa che le misure adottate in forza di una norma di legge potrebbero presentare criticità per altro tipo di obblighi.
L’Help Book presenta checklist, casi pratici, modelli e suggerimenti per capire come orientarsi in una normativa in rapida evoluzione, senza la sensazione di soffocare tra gli adempimenti.
Per ripartire domani, ogni sezione contiene dei promemoria sugli adempimenti che saranno necessari da compiere al ritorno alla normalità, che auspichiamo essere il più presto possibile.

Indice

Clienti e fornitori. Contratti e recupero crediti

Lavoratori. Smart working e sicurezza sul lavoro

Privacy e protezione dei dati personali. Videoconferenze, dispositivi personali, cloud

Responsabilità amministrativa degli enti D. Lgs. 231/2001

Aspetti psicologici

L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il focolaio internazionale da nuovo Coronavirus, COVID–19, costituisce un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern).
Tale situazione si riversa inevitabilmente sulle attività d’impresa, mettendo in seria discussione la possibilità che le parti adempiano agli impegni precedentemente assunti. Qui di seguito alcune delle possibili implicazioni giuridiche alle relazioni contrattuali in corso.

Cosa si intende per “inadempimento”? L’art. 1218 del Codice civile. I contratti sono anche orali?

L’ordinamento italiano valuta l’inadempimento contrattuale e la relativa responsabilità del debitore alla stregua dell’art. 1218 del Codice civile, “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Qualora non sussistano ipotesi da esonero di responsabilità per inadempimento, dunque, il debitore sarà tenuto a corrispondere all’altra parte il risarcimento dei danni da questa patiti a causa dell’inadempimento.
Attenzione: il contratto non è un documento ma l’accordo tra le parti. In alcuni casi, le parti potrebbero aver raggiunto un accordo orale, senza aver formalizzato per iscritto. Anche in tali casi si applica la disciplina indicata di seguito.

LE IPOTESI DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

  1. Impossibilità sopravvenuta della prestazione: se l’obbligazione di pagamento è divenuta definitivamente o temporaneamente impossibile per causa non imputabile al debitore, lo stesso non può ritenersi responsabile dell’inadempimento.
  2. Eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione: nei contratti a prestazioni corrispettive, a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se – per “avvenimenti straordinari e imprevedibili”, ovvero per cause di forza maggiore – l’obbligazione di pagamento è divenuta eccessivamente onerosa, il debitore può chiedere lo scioglimento del vincolo contrattuale. A sua volta, la “controparte” del contratto può offrire di rimodulare i termini del contratto.

L’art. 91 del Decreto “Cura Italia”

L’art. 91 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” introduce una particolare ipotesi di impossibilità sopravvenuta: se il rispetto delle misure governative di contenimento da COVID-19 ha reso la prestazione di uno dei contraenti oggettivamente impossibile, tale circostanza deve sempre essere valutata ai fini dell’eventuale esclusione della responsabilità della parte inadempiente.

La diffusione del COVID-19 può escludere la responsabilità contrattuale?

L’effettiva influenza della normativa d’emergenza emanata a seguito della pandemia da COVID-19 sui singoli contratti deve necessariamente essere valutata concretamente in ogni situazione, al fine di verificare se la parte inadempiente possa considerarsi esonerata da responsabilità per “impossibilità sopravvenuta” o per “eccessiva onerosità sopravvenuta”.

APPLICAZIONE PRATICA AI CONTRATTI IN CORSO D’ESECUZIONE

Al fine di comprendere se la normativa d’urgenza emanata dal Governo italiano sia invocabile quale causa prestazione impossibile, è necessario esaminare ogni singolo accordo al fine di verificare la presenza di alcuni elementi. Come fare a verificare se al contratto pendente si applica tale normativa d’urgenza?
Alcune domande da porre:
  • Al contratto de quo si applica la legge italiana?
  • La situazione d’emergenza incide realmente sull’esecuzione del contratto? In quale modo?
  • L’impedimento verificatosi ha inciso in modo tale da impedire del tutto l’esecuzione degli obblighi previsti dal contratto
  • L’impedimento verificatosi rende comunque possibile l’esecuzione di almeno una parte del contratto?
  • L’impedimento verificatosi rende la prestazione da eseguire “eccessivamente onerosa”?
Ritengo che la mia prestazione sia divenuta impossibile a causa dell’emergenza COVID-19. Posso ritenermi esonerato dall’adempimento?

In via generale, se una parte ritiene che la prestazione a cui deve adempiere sia divenuta impossibile, questa dovrà:

  • comunicare la sopravvenuta impossibilità e la relativa sospensione dell’adempimento;
  • nel caso in cui l’impossibilità sia temporanea, comunicare l’intenzione di adempiere ai propri obblighi contrattuali non appena la causa dell’impossibilità sia terminata;
  • nel caso in cui l’impossibilità sia definitiva o nel caso in cui l’impossibilità si protragga per un periodo tale da far venire meno l’interesse alla prestazione, comunicare la risoluzione del contratto.
Ritengo che la mia prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa dell’emergenza COVID-19. Posso ritenermi esonerato dall’adempimento?

In via generale, se una parte durante l’esecuzione di un contratto ad esecuzione periodica, differita o continuata, ritiene che la prestazione a cui deve adempiere sia divenuta eccessivamente onerosa, questa dovrà:

  • comunicare la sopravvenuta onerosità e dunque la risoluzione del contratto;
  • comunicare la richiesta di modificazione delle condizioni, qualora ci sia un interesse a mantenere in validità il contratto;
  • essere conscia del fatto che l’altra parte avrà il diritto di sospendere a propria volta la prestazione.
Quali contestazioni possono essere mosse dalla parte che si vede eccepire l’impossibilità sopravvenuta della prestazione?

In via generale, la parte che si veda eccepire l’impossibilità sopravventa della prestazione potrà:

  • contestare l’impossibilità della prestazione qualora non sia stata direttamente impattata dai provvedimenti governativi;
  • sospendere immediatamente la propria prestazione ex art. 1460 c.c.;
  • eventualmente, comunicare la risoluzione del contratto, qualora la sospensione dell’esecuzione della controparte faccia venire meno l’interesse a mantenere in validità il contratto.
Quali contestazioni possono essere mosse dalla parte che si vede eccepire l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione?

In via generale, la parte che si veda eccepire l’eccessiva onerosità della prestazione potrà:

  • contestare per iscritto l’eccessiva onerosità e pretendere la controprestazione;
  • offrire di ricondurre il contratto ad equità modificandone i termini;
  • sospendere, ex art. 1460 c.c. la propria prestazione.

APPLICAZIONE PRATICA AI CONTRATTI IN FASE DI STIPULAZIONE

Sto stipulando un contratto commerciale in questo periodo di restrizioni, come posso tutelarmi dal rischio di inadempimento a causa della pandemia COVID-19?
È plausibile ipotizzare una tutela nella stipulazione di nuovi contratti tramite l’inserimento di specifiche clausole, inerente il caso di “impossibilità ad adempiere derivante dalla normativa emanata a tutela della popolazione dalla pandemia COVID-19” che:
  • imponga oneri di comunicazione precisi alla parte che intenda avvalersene;
  • stabilisca la durata massima sopportabile per la parte adempiente;
  • stabilisca gli effetti alla scadenza di tale durata massima.
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