Il “Software” – o programma per elaboratore – è un insieme di codici e linguaggi informatici che permettono a un computer di eseguire determinate funzioni, impartendogli le istruzioni.

Generalmente è composto da un c.d. “codice sorgente” (cioè l’elaborazione vera e propria dell’algoritmo) e da un “codice oggetto” (la conversione del codice sorgente in un linguaggio comprensibile all’elaboratore).

Come posso tutelare il mio Software?

Il Software è un’opera d’ingegno tutelata dal diritto d’autore, come previsto dall’art. 2 L.D.A e, pertanto, prevede specifiche modalità per tutelare il suo carattere creativo.

Oggetto della tutela d’autore sono i codici che compongono il Software: sia il c.d. “codice sorgente”, nel linguaggio in cui è scritto, che il c.d. “codice oggetto”, ovvero la traduzione del linguaggio del programma in linguaggio macchina.

Focus normativo

L’art. 2 della Legge, 22/04/1941 n° 633 (Legge sul Diritto d’Autore) prevede che “sono protetti [..] i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

Ciò implica che, in seguito all’invenzione di un Software, ricadono direttamente in capo all’ “inventore”, in modo automatico, i diritti morali e patrimoniali di tale opera dell’ingegno.

Perché depositare il mio Software presso la SIAE?

Depositare il Software presso il Registro Pubblico dei Software tenuto dalla SIAE permette all’autore di un Software di ottenere un grande vantaggio: poter fornire prova certa della data della sua creazione. Ciò sarà molto utile per richiedere un eventuale risarcimento danni o nel caso in cui la creazione stessa sia resa oggetto di furto o plagio.

All’interno del Registro Pubblico del Software possono essere registrati sia Software già in circolazione (presentando apposita domanda nella quale devono essere indicati i dati del titolare, dell’autore, il luogo e la data di pubblicazione, il titolo e la descrizione del programma), sia Software ancora inediti (depositando la domanda e la relativa documentazione nella sezione “inedito”).

Il deposito deve essere effettuato una volta sola e, per la sua validità, è necessario allegare copia del Software su un supporto magnetico. Tale copia, accompagnata da una dichiarazione di paternità, verrà poi conservata dalla SIAE in busta chiusa, resa inaccessibile al pubblico; al depositante verrà rilasciato un attestato recante il numero di repertorio assegnato al deposito.

E se, oltre ai codici che compongono il mio Software, volessi tutelare il risultato che questo mira a raggiungere?

È possibile valutare l’opportunità di brevettare il proprio Software. Depositando il brevetto del Software, infatti, non saranno protetti solo i codici di scrittura (codice sorgente e codice oggetto), ma anche il risultato che il programma mira ad ottenere, ovvero l’idea ad esso sottesa.

Non ogni Software, però, è brevettabile. Tanto la normativa italiana, quanto quella europea, proibisce la tutela mediante brevettazione di un Software “in quanto tale”, così distinguendolo così da tutte le altre invenzioni e opere dell’ingegno.

Focus normativo

La normativa europea, all’art. 52 della Convenzione sul Brevetto europeo, pur affermando che “i brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale”, sancisce espressamente al comma secondo che “non sono considerate invenzioni (…) i programmi informatici (…) considerati come tali”.

A livello nazionale, l’art. 45 del Codice della proprietà industriale afferma che “possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale” affermando però che “non sono considerate come invenzioni […] i programmi di elaboratore”.

In seguito ad una lunga trafila giurisprudenziale, tuttavia, l’EPO (Ufficio Europeo Brevetti) è giunto ad affermare che in rari casi tassativamente previsti possono essere brevettati quali “invenzioni di procedimento” quei Software che abbiano come contenuto sostanziale quello di risolvere problemi tecnici definiti “non banali” mediante una “soluzione nuova”.

Focus giurisprudenziale

“I programmi per elaboratore non sono esclusi in modo categorico dalla brevettazione ma, al contrario, possono essere protetti quando il programma fornisce un ulteriore effetto tecnico che va oltre le normali interazioni fisiche tra software e hardware.” (EPO-T1173/97 del 1/07/1998 e EPO- T0935/97 del 4/02/1999).

Pertanto, si è arrivati oggi ad affermare che possono essere oggetto di brevetto solo i Software che:

  • presentano i requisiti di novità, originalità, attività inventiva, liceità e applicazione industriale comuni a tutte le invenzioni;

  • sono in grado di produrre un “effetto tecnico ulteriore” rispetto “alla normale interazione del Software con il dispositivo hardware”.

Generalmente, si ritiene che ciò sussista quando il programma consente di “svolgere una funzione ulteriore rispetto alla normale interazione con la macchina”, proponendo una soluzione che risolva un problema tecnico in maniera innovativa e non ovvia.

Naturalmente, tale valutazione deve essere effettuata caso per caso e la sussistenza di tali requisiti deve essere dimostrata dal richiedente il brevetto al momento della proposizione della domanda.

Come far circolare il mio Software in maniera sicura?

La circolazione di un Software avviene, usualmente, attraverso la stipulazione di contratti di licenza d’uso.

Il contratto di licenza d’uso è un contratto atipico che permette al titolare di un Software di cederlo in uso a uno o più soggetti per un determinato periodo di tempo, trasferendo tutti o parte dei propri diritti patrimoniali, pur rimanendo titolare del Software stesso. 

L’aspetto peculiare di tale tipologia contrattuale è proprio che il Software non viene venduto al licenziatario, ma permette a quest’ultimo di ottenere – in base agli accordi intercorsi con il titolare del Software – alcuni diritti, a determinate condizioni e per un determinato periodo di tempo, fermo restando che l’autore rimane a tutti gli effetti il solo ed unico “proprietario” del Software.

Esistono diverse tipologie di contratto di licenza d’uso.  Tra gli altri, vi sono i contratti di “licenza d’uso semplice” che non obbligano il Proprietario a fornire al licenziatario il codice sorgente del Software e i contratti di “licenza open source” che permettono al licenziatario la possibilità di interagire con il codice sorgente, per sviluppare e/o integrare il Software.  In questo secondo caso particolare attenzione deve essere posta alle singole clausole di esecuzione del contratto.

Focus contrattuale

In particolare, all’interno dei contratti open source è doveroso prestare attenzione a inserire clausole che disciplinino espressamente:

  • la riservatezza sui codici forniti, e relative sanzioni in caso di divulgazione;

  • la non cedibilità a terzi di tali codici;

  • i tempi e i costi di un eventuale sviluppo del Software e la relativa procedura di accettazione del Software sviluppato;

  • inoltre, deve essere dettagliato in capo a chi rimangono i diritti economici connessi al Software sviluppato.

Non solo. Esistono anche diverse tipologie di licenze concedibili, in ragione della molteplicità e varietà delle esigenze da tutelare. Generalmente, si possono riassumere in:

  • licenza esclusiva, con cui un solo licenziatario può ottenere il diritto di utilizzare il Software. Nessun altro soggetto, compreso l’autore, che vi rinuncia temporaneamente, potrà utilizzarlo;

  • licenza non esclusiva, con cui sia l’autore che uno o più licenziatari, anche indefiniti, possono usufruire del Software;

  • licenza provvisoria o di prova, anche denominata trial license, che consente al licenziatario di utilizzare il Software per un periodo di tempo “di prova” per valutare, in seguito, se proseguire effettivamente il rapporto contrattuale o meno.

In ogni caso, indipendentemente dalla tipologia contrattuale scelta, è bene prestare grande attenzione a tutti gli obblighi ricadenti in capo alle Parti, quali, tra gli altri, il periodo di tempo stabilito entro cui il licenziatario può godere dell’utilizzo del Software; il canone d’uso del Software, periodico o annuale, o comunque il corrispettivo; la facoltà di esercizio (completo o parziale) di eventuali servizi accessori da utilizzare unitamente al Software ed ogni altro elemento che si ritiene opportuno.

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