“Anche l’occhio vuole la sua parte”, così recita il vecchio detto popolare. Ciò è tanto più vero nel contesto del food, dove a catturare l’attenzione dei followers, il più delle volte, sono proprio le “presentazioni esteriori” dei piatti pubblicate da chef, pasticcieri, bloggers, influencer o semplici amatori attraverso i social media.
Vi sarete, quindi, chiesti – prima di pubblicare un video o un’immagine contenente “il risultato finale” di un vostro piatto – se e come potete “auto-proclamarvi” unici proprietari di quest’ultimo.
Ebbene, la legge italiana prevede un apposito strumento di tutela della “creazione culinaria”, intesa come “aspetto estetico finale” del contenuto di una ricetta: il diritto d’autore o copyright.
Ma a che condizioni e come funziona la tutela del diritto d’autore? Entriamo nel vivo.
Il copyright consente all’autore di un piatto, di rivendicare la c.d. paternità (ovvero l’esclusiva riconducibilità a lui) della rappresentazione finale dello stesso, laddove quest’ultima sia qualificabile come “opera creativa” – ovvero con elementi di novità e originalità – dotata di valore artistico. Per valore artistico di un prodotto, si intende, in particolare, il riconoscimento dello stesso come “opera d’arte” da parte di ambienti culturali ed istituzionali, ovvero anche dal “grande pubblico” dei consumatori.
Al ricorrere di tale ultimo presupposto – ovvero l’aver ideato un piatto che, nella sua “manifestazione esteriore” si caratterizza per essere creativo e dotato di un valore artistico – l’autore, per esserne riconosciuto il solo ed unico “proprietario”, in teoria, non deve fare nulla: per legge, infatti, il diritto d’autore sorge al momento stesso della creazione dell’opera. Non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire e/o costo da sostenere per ottenerne il riconoscimento.
Nella pratica, tuttavia, è sempre bene:
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quando si diffonde l’immagine del piatto, anche attraverso i social media, rendere noto – in modo chiaro – chi è l’autore della realizzazione. La formula più adeguata è quella del c.d. copyright notice: una dicitura che contiene semplicemente nome autore, anno di realizzazione, logo copyright – © – e la frase “Tutti i diritti riservati”: è il modo di far sapere al mondo che quella creazione non è replicabile, se non previa espressa autorizzazione del titolare dell’opera, nonché
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depositare in SIAE la propria “opera” al fine di attribuire alla stessa una data certa e munirsi, così, preventivamente, di un utile strumento di tutela contro eventuali abusi e/o impropri utilizzi, da parte di terzi.
Alla tutela del diritto d’autore consegue, per il titolare, l’acquisizione di una serie di diritti esclusivi:
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i c.d. diritti patrimoniali, ovvero i diritti di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, di autorizzarne ogni tipo di diffusione in pubblico – riproduzione, esecuzione, rappresentazione o altre forme di utilizzazione – e di percepirne i relativi compensi.
Si tratta di diritti rinunciabili e trasferibili a terzi, che hanno un limite temporale: durano, infatti, per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Decorso quest’ultimo periodo, l’opera cade in pubblico dominio ed è utilizzabile in modo libero. -
I c.d. diritti morali, ovvero i diritti che la legge riconosce all’autore a tutela della sua personalità e della sua reputazione, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità, di opporsi a qualsiasi deformazione o ogni atto a danno della stessa e di ritirarla dal commercio.
Sono diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili; possono, cioè, essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi.
A differenza dei diritti patrimoniali, inoltre, i diritti morali sono illimitati nel tempo: dopo la morte dell’autore possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti.