“Uno su mille ce la fa!”: recitava la nota canzone di Gianni Morandi. E, in effetti, anche tra gli chef più noti, “uno su mille” è riuscito nell’intento di brevettare un proprio “piatto”.
L’ultima forma di tutela che vedremo – la più complessa cui accedere per gli stringenti requisiti richiesti dalla legge – consente di “mettere sotto chiave” il prodotto finale di una propria ricetta e/o il suo processo produttivo, proteggendo l’autore da eventuali competitors: si tratta, appunto, del brevetto per invenzione.
Entriamo nel vivo.
Affinché il prodotto finale di una propria ricetta sia brevettabile, quest’ultima deve, innanzitutto, essere nuova. Ma la novità in sé non basta. Non è, infatti, sufficiente che la propria “creazione” sia il risultato di un mix di ingredienti mai utilizzati prima insieme tra loro: occorre, altresì, che l’inedita combinazione produca un effetto tecnico nuovo ed “inedito”.
Per fare un esempio banale, una ricetta che preveda l’aggiunta di zucchero nella realizzazione di un piatto sino a quel momento notoriamente salato, pur essendo nuova, non potrebbe essere ritenuta inventiva in quanto l’effetto finale (la dolcezza) risulterebbe ovvio e, dunque, non inventivo.
Ancora, l’unione insolita di più ingredienti non può essere considerata inventiva (e quindi brevettabile) se l’effetto finale sia semplicemente quello di avere un gusto diverso dato dalla sovrapposizione dei gusti dei singoli alimenti.
Pertanto, per poter brevettare un piatto composto dall’unione di alimenti noti uniti tra loro in maniera insolita (e quindi nuova) è necessario che vi sia un’interazione tra tali alimenti tale che si abbia un effetto tecnico inaspettato, come, ad esempio, rendere commestibile un prodotto non commestibile, renderlo più digeribile, migliorarne la cottura o ridurre il contenuto di zuccheri.
Un terzo requisito, altrettanto importante, per poter verificare la brevettabilità di un proprio piatto è costituito dalla applicabilità industriale.
In pratica è necessario che la ricetta sia ripetibile in maniera industriale e che la sua corretta realizzazione non sia legata alla maggiore o minore bravura o abilità di chi la esegue.
L’iter brevettuale inizia con il deposito della documentazione necessaria presso l’Ufficio Marchi e Brevetti, in via telematica, ovvero in forma cartacea presso qualunque Camera di Commercio.
La documentazione da presentare deve contenere l’esatta descrizione del prodotto e/o del processo produttivo, nonché le c.d. rivendicazioni, ovvero l’indicazione di ciò che si intende proteggere e che si “rivendica” contro terzi (eventuali contraffattori).
Per i brevetti di invenzione è prevista una tassa base dell’importo di € 50,00 in caso di deposito telematico, mentre è compresa tra € 120,00 ed € 600,00 nel caso di deposito cartaceo, in base al numero di pagine di cui è composta la domanda. In entrambi i casi è poi prevista una tassa aggiuntiva di € 45,00 per ogni rivendicazione oltre la decima.
La tutela del brevetto dura 20 anni, ma dal quinto anno in avanti vi sono ulteriori costi da sostenere per “mantenere” il brevetto, che vanno da 60 Euro (il quinto anno) a 650 Euro (dal quindicesimo anno in avanti, sino al ventesimo anno).
Nel caso in cui si riesca ad ideare un piatto e/o un processo produttivo brevettabili, bisogna fare molta attenzione a mantenerlo quanto più possibile segreto.
Gli effetti della domanda di brevetto nei confronti dei terzi contraffattori si producono, infatti, dal momento in cui la domanda diventa pubblica e ciò accade normalmente dopo circa 18/24 mesi.
In questo periodo di segretezza bisogna, quindi, essere piuttosto cauti nel divulgare e/o rendere accessibile a terzi la propria creazione. In particolare, è sempre bene far sottoscrivere “no disclosure agreement” o lettere di segretezza onde evitare che le persone venute a conoscenza dell’idea possano utilizzarla impropriamente, così contraffacendo il brevetto.
Le contraffazioni che avvengono nel periodo di segretezza sono ritenute lecite; pertanto, si potrà fermare il plagio solo dal momento in cui il brevetto diventa pubblico chiedendo solo a partire da quel momento l’eventuale risarcimento danni.
Con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare invenzioni identiche o simili e anche di violare i diritti d’uso (produzione e commercializzazione) oggetto del brevetto.
Utilizzando il brevetto è possibile ottenere, ex multis, i seguenti vantaggi economici e competitivi:
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profitti derivanti dalla concessione di licenze d’uso o dall’assegnazione del brevetto: il titolare di un brevetto può cederne l’uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario e/o del pagamento di “royalty”, in modo da produrre profitti supplementari per la propria impresa; la vendita (o l’assegnazione) di un brevetto implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre la licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi dell’invenzione brevettata a specifiche condizioni
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accesso a nuovi mercati: la concessione a terzi di una licenza su un brevetto può determinare l’accesso a nuovi mercati che sarebbero altrimenti inaccessibili; in questo caso è consigliabile proteggere l’invenzione anche nel mercato straniero d’interesse.