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	<title>Leone &amp; Partners Studio Legale</title>
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	<description>Sito dello studio Leone &#38; Partners Studio Legale</description>
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		<title>La tutela del prodotto finale o del suo processo produttivo: il brevetto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marianna Senni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leone & Partners]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.leone.legal/2025/03/21/food-e-social-brevetto/">La tutela del prodotto finale o del suo processo produttivo: il brevetto</a> proviene da <a href="https://www.leone.legal">Leone &amp; Partners Studio Legale</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;">“Uno su mille ce la fa!”: recitava la nota canzone di Gianni Morandi. E, in effetti, anche tra gli <em>chef</em> più noti, “uno su mille” è riuscito nell’intento di brevettare un proprio “piatto”.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">L’ultima forma di tutela che vedremo &#8211; la più complessa cui accedere per gli stringenti requisiti richiesti dalla legge &#8211; consente di “mettere sotto chiave” il <strong>prodotto finale di una propria ricetta e/o il suo processo produttivo</strong>, proteggendo l’autore da eventuali <em>competitors</em>: si tratta, appunto, del <span style="text-decoration: underline;"><strong>brevetto per invenzione</strong></span>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Entriamo nel vivo.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Affinché il prodotto finale di una propria ricetta sia brevettabile, quest’ultima deve, innanzitutto, essere <strong>nuova</strong>. Ma la novità in sé non basta. Non è, infatti, sufficiente che la propria “creazione” sia il risultato di un mix di ingredienti mai utilizzati prima insieme tra loro: occorre, altresì, che l’inedita combinazione <strong>produca un effetto tecnico nuovo ed “inedito”</strong>.<br />Per fare un esempio banale, una ricetta che preveda l’aggiunta di zucchero nella realizzazione di un piatto sino a quel momento notoriamente salato, pur essendo nuova, non potrebbe essere ritenuta inventiva in quanto l’effetto finale (la dolcezza) risulterebbe ovvio e, dunque, non inventivo.<br />Ancora, l’unione insolita di più ingredienti non può essere considerata inventiva (e quindi brevettabile) se l’effetto finale sia semplicemente quello di avere un gusto diverso dato dalla sovrapposizione dei gusti dei singoli alimenti.<br />Pertanto, per poter brevettare un piatto composto dall’unione di alimenti noti uniti tra loro in maniera insolita (e quindi nuova) è necessario che vi sia un’interazione tra tali alimenti tale che si abbia un effetto tecnico inaspettato, come, ad esempio, rendere commestibile un prodotto non commestibile, renderlo più digeribile, migliorarne la cottura o ridurre il contenuto di zuccheri.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Un terzo requisito, altrettanto importante, per poter verificare la brevettabilità di un proprio piatto è costituito dalla applicabilità industriale.<br />In pratica è necessario che la ricetta sia <strong>ripetibile in maniera industriale</strong> e che la sua corretta realizzazione non sia legata alla maggiore o minore bravura o abilità di chi la esegue.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">L’<a href="#iter"><b><i>iter </i></b><b>brevettuale </b></a>inizia con il deposito della documentazione necessaria presso l’Ufficio Marchi e Brevetti, in via telematica, ovvero in forma cartacea presso qualunque Camera di Commercio.</h4>
<h6 style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-weight: 400;">La documentazione da presentare deve contenere l’esatta descrizione del prodotto e/o del processo produttivo, nonché le c.d. rivendicazioni, ovvero l’indicazione di ciò che si intende proteggere e che si “rivendica” contro terzi (eventuali contraffattori).<br /></span><span style="font-weight: 400;">Per i brevetti di invenzione è prevista una tassa base dell’importo di € 50,00 in caso di deposito telematico, mentre è compresa tra € 120,00 ed € 600,00 nel caso di deposito cartaceo, in base al numero di pagine di cui è composta la domanda. In entrambi i casi è poi prevista una tassa aggiuntiva di € 45,00 per ogni rivendicazione oltre la decima.<br />La tutela del brevetto dura 20 anni, ma dal quinto anno in avanti vi sono ulteriori costi da sostenere per “mantenere” il brevetto, che vanno da 60 Euro (il quinto anno) a 650 Euro (dal quindicesimo anno in avanti, sino al ventesimo anno).</span></h6>
<h4 style="text-align: justify;">Nel caso in cui si riesca ad ideare un piatto e/o un processo produttivo brevettabili, bisogna fare molta attenzione a mantenerlo quanto più possibile segreto.<br />Gli effetti della domanda di brevetto nei confronti dei terzi contraffattori si producono, infatti, dal momento in cui la domanda diventa pubblica e ciò accade normalmente dopo circa 18/24 mesi.<br />In questo<strong> periodo di segretezza</strong> bisogna, quindi, essere piuttosto cauti nel divulgare e/o rendere accessibile a terzi la propria creazione. In particolare, è sempre bene far sottoscrivere <em>“no disclosure agreement”</em> o lettere di segretezza onde evitare che le persone venute a conoscenza dell’idea possano utilizzarla impropriamente, così contraffacendo il brevetto.<br />Le contraffazioni che avvengono nel periodo di segretezza sono ritenute lecite; pertanto, si potrà fermare il plagio solo dal momento in cui il brevetto diventa pubblico chiedendo solo a partire da quel momento l’eventuale risarcimento danni.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare invenzioni identiche o simili e anche di violare i diritti d’uso (produzione e commercializzazione) oggetto del brevetto.<br />Utilizzando il brevetto è possibile ottenere, <i>ex multis</i>, i seguenti <b>vantaggi economici e competitivi</b>:</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h4><span style="text-decoration: underline;">profitti derivanti dalla concessione di licenze d’uso o dall’assegnazione del brevetto</span>: il titolare di un brevetto può cederne l’uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario e/o del pagamento di “royalty”, in modo da produrre profitti supplementari per la propria impresa; la vendita (o l’assegnazione) di un brevetto implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre la licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi dell’invenzione brevettata a specifiche condizioni</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4><span style="text-decoration: underline;">accesso a nuovi mercati</span>: la concessione a terzi di una licenza su un brevetto può determinare l’accesso a nuovi mercati che sarebbero altrimenti inaccessibili; in questo caso è consigliabile proteggere l’invenzione anche nel mercato straniero d’interesse.</h4>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">Tra i più noti esempi di ricette brevettate vi sono la <b>Milanese Cruda e Cotta</b>dello <i>chef</i>stellato Giancarlo Perbellini che, come affermato dallo stesso autore, “<i>coniuga insieme sapori, consistenze e apporti nutritivi (…) a partire dalla combinazione di elementi opposti e complementari per far vivere al palato una doppia sensazione, gustosa, netta ed equilibrata</i>” e la <b>pizza al vapore </b>di Massimiliano Alajmo che, nel 2017, è stata <em>“brevettata in ogni fase, dalla precottura alla prima cottura nel forno a vapore, fino al servizio al piatto”</em>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Nulla è, quindi, impossibile… A chi ci mette il cuore e lotta per ciò in cui crede!</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Antonino Cannavacciolo <i>docet</i>: “<i>Il successo non arriva trasportato dall&#8217;acqua e non cade neanche dal cielo. Per avere successo in cucina bisogna lottare</i>”.</h4>
<p style="text-align: justify;"></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_0 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider et_pb_divider_1 et_pb_divider_position_ et_pb_space"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider_2 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_0_wrapper et_pb_button_alignment_center et_pb_module ">
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		<title>La tutela della presentazione esteriore del piatto: il diritto d’autore</title>
		<link>https://www.leone.legal/2025/03/14/food-e-social-diritto-dautore/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marianna Senni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leone & Partners]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.leone.legal/2025/03/14/food-e-social-diritto-dautore/">La tutela della presentazione esteriore del piatto: il diritto d’autore</a> proviene da <a href="https://www.leone.legal">Leone &amp; Partners Studio Legale</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;"><em>“Anche l’occhio vuole la sua parte”</em>, così recita il vecchio detto popolare. Ciò è tanto più vero nel contesto del <em>food</em>, dove a catturare l’attenzione dei <em>followers</em>, il più delle volte, sono proprio le “presentazioni esteriori” dei piatti pubblicate da <em>chef</em>, pasticcieri, <em>bloggers</em>, <em>influencer</em> o semplici amatori attraverso i <em>social media</em>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Vi sarete, quindi, chiesti – prima di pubblicare un video o un’immagine contenente <strong>“il risultato finale” di un vostro piatto</strong> – se e come potete “auto-proclamarvi” unici proprietari di quest’ultimo.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Ebbene, la legge italiana prevede un apposito strumento di tutela della “creazione culinaria”, intesa come “aspetto estetico finale” del contenuto di una ricetta: <strong>il diritto d’autore o copyright</strong>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Ma a che condizioni e come funziona la tutela del diritto d’autore? Entriamo nel vivo.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Il copyright consente all’autore di un piatto, di rivendicare la c.d. paternità (ovvero l’esclusiva riconducibilità a lui) della rappresentazione finale dello stesso, laddove quest’ultima sia qualificabile come “<strong>opera creativa</strong>” – ovvero con elementi di novità e originalità – <strong>dotata di valore artistico</strong>. Per valore artistico di un prodotto, si intende, in particolare, il riconoscimento dello stesso come “opera d’arte” da parte di ambienti culturali ed istituzionali, ovvero anche dal “grande pubblico” dei consumatori.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Al ricorrere di tale ultimo presupposto – ovvero l’aver ideato un piatto che, nella sua “manifestazione esteriore” si caratterizza per essere creativo e dotato di un valore artistico – l’autore, per esserne riconosciuto il solo ed unico “proprietario”, in teoria, non deve fare nulla: per legge, infatti, <strong>il diritto d’autore sorge al momento stesso della creazione dell’opera</strong>. Non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire e/o costo da sostenere per ottenerne il riconoscimento.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Nella pratica, tuttavia, è sempre bene:</h4>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h4>quando si diffonde l’immagine del piatto, anche attraverso i <em>social media</em>, rendere noto – in modo chiaro – chi è l’autore della realizzazione. La formula più adeguata è quella del c.d. <strong><em>copyright notice</em></strong>: una dicitura che contiene semplicemente nome autore, anno di realizzazione, logo copyright &#8211; © &#8211; e la frase “Tutti i diritti riservati”: è il modo di far sapere al mondo che quella creazione non è replicabile, se non previa espressa autorizzazione del titolare dell’opera, nonché</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4>depositare in SIAE la propria “opera” al fine di attribuire alla stessa una <strong>data certa</strong> e munirsi, così, preventivamente, di un utile strumento di tutela contro eventuali abusi e/o impropri utilizzi, da parte di terzi.</h4>
</li>
</ul>
<h4>Alla tutela del diritto d’autore consegue, per il titolare, l’acquisizione di una serie di diritti esclusivi:</h4>
<ul>
<li>
<h4 style="text-align: justify;">i <strong>c.d. diritti patrimoniali</strong>, ovvero i diritti di <strong>utilizzare economicamente la sua opera</strong> in ogni forma e modo, di autorizzarne ogni tipo di diffusione in pubblico – riproduzione, esecuzione, rappresentazione o altre forme di utilizzazione – e di percepirne i relativi compensi.<br />Si tratta di diritti <strong>rinunciabili e trasferibili a terzi</strong>, che hanno un limite temporale: durano, infatti, <strong>per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte</strong>. Decorso quest’ultimo periodo, l’opera cade in pubblico dominio ed è utilizzabile in modo libero.</h4>
</li>
<li>
<h4 style="text-align: justify;">I c.d.<strong> diritti morali</strong>, ovvero i diritti che la legge riconosce all’autore <strong>a tutela della sua personalità e della sua reputazione</strong>, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità, di opporsi a qualsiasi deformazione o ogni atto a danno della stessa e di ritirarla dal commercio.<br />Sono diritti <strong>inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili</strong>; possono, cioè, essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi.<br />A differenza dei diritti patrimoniali, inoltre, i diritti morali sono <strong>illimitati nel tempo</strong>: dopo la morte dell&#8217;autore possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti.</h4>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">E siamo giunti al termine di questo breve <em>focus</em>. Se state pensando che è troppo difficile “accedere” a questa forma di tutela, vi basti sapere che in Italia vari e molteplici sono i casi in cui è stato riconosciuto alla “rappresentazione esteriore” di un piatto il valore di vera e propria “opera d’arte”.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">È il caso, per esempio, del celebre <strong>Riso, Oro e Zafferano</strong> di Gualtiero Marchesi – uno tra i piatti più iconici della grande cucina contemporanea italiana – al quale il Tribunale di Milano ha riconosciuto ambedue i requisiti richiesti dalla legge, ovvero la “creatività” e il “valore artistico”. In particolare, il valore artistico del piatto in commento è stato ravvisato nel fatto di essere stato molto pubblicizzato su libri e riviste in tutto il mondo, fino a diffondersi, non solo nell’ambito degli “addetti ai lavori”, ma all’interno dell’intera collettività.<br />Se tanto ci dà tanto, ancor di più nell’era della continua espansione del mondo del <em>food</em> via <em>social media</em>, un pizzico di creatività e una buona dose di visualizzazioni e/o pubblicazioni saranno la strada maestra per poter seguire le orme del grande maestro Gualtieri. Bisogna solo crederci.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">“Siate realisti, chiedete l&#8217;impossibile”!</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_3 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider et_pb_divider_4 et_pb_divider_position_ et_pb_space"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider_5 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_1_wrapper et_pb_button_alignment_center et_pb_module ">
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		<title>La registrazione del nome del “piatto”: il marchio</title>
		<link>https://www.leone.legal/2025/03/07/la-registrazione-del-nome-del-piatto-il-marchio/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marianna Senni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 13:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leone & Partners]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;">Le ricette, intese come mero elenco di ingredienti, non sono tutelabili in sé e per sé. Esiste, tuttavia, un primo modo per <strong>tutelare in esclusiva il nome dei propri piatti e/o prodotti culinari</strong>, mantenendo il carattere segreto della ricetta utilizzata per realizzarli.<br />Parliamo della <strong>registrazione del marchio</strong>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">C’è un piatto che costituisce il vostro <em>“fiore all’occhiello”</em>, ovvero che caratterizza o ha caratterizzato in modo particolare la Vostra attività social o commerciale (se avete un ristorante o un locale)?</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Ebbene, la legge consente di tutelarne il nome, eventualmente corredandolo di un logo con l’immagine dell’impiattamento ovvero con la versione stilizzata del piatto stesso, e registrarlo presso la Camera di Commercio come marchio commerciale.<br />In questo modo, la Vostra ricetta rimarrà segreta, ma il “prodotto” registrato con apposito marchio, da Voi stessi ideato, sarà riconducibile solo ed esclusivamente a Voi, ovvero al “riparo” da eventuali abusi, da parte di terzi concorrenti.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Ma entriamo nel vivo, con qualche annotazione tecnica e pratica.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Per poter essere registrato il marchio</strong> – che può essere costituito dal solo nome del piatto, ovvero corredato anche dell’immagine riprodotta o stilizzata del prodotto – <strong>deve essere</strong>:</h4>
<ul>
<li>
<h4><strong>nuovo</strong>: diverso da (ovvero non uguale, né simile a) marchi già registrati per prodotti affini. La ricerca dei marchi preesistenti può essere effettuata nelle banche dati consultabili liberamente e gratuitamente on-line:</h4>
<ul>
<li>
<h4><span style="font-weight: 400;">banca dati nazionale UIBM (</span><span style="text-decoration: underline; color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.uibm.gov.it/bancadati/"><span style="font-weight: 400;">https://www.uibm.gov.it/bancadati/</span></a></span><span style="font-weight: 400;">);</span></h4>
</li>
<li>
<h4><span style="font-weight: 400;">banca dati TMview (</span><span style="text-decoration: underline; color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://tmdn.org/tmview/#/tmview"><span style="font-weight: 400;">https://tmdn.org/tmview/#/tmview</span></a></span><span style="font-weight: 400;"> ) per la ricerca dei marchi europei e internazionali, </span></h4>
</li>
<li>
<h4><span style="font-weight: 400;">eSearch Plus (<a href="https://euipo.europa.eu/eSearch/"><span style="text-decoration: underline; color: #3366ff;">https://euipo.europa.eu/eSearch/</span></a>), contenente tutti i fascicoli gestiti dall&#8217;EUIPO, ossia tutti i marchi dell&#8217;Unione Europea. </span></h4>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<h4><strong>lecito</strong>: conforme alla legge e privo di segni che possano ingannare il pubblico (nomi offensivi, simboli nazionali o che violano i diritti altrui non possono essere registrati);</h4>
</li>
<li>
<h4><strong>dotato di capacità distintiva</strong>: non composto da denominazioni generiche o meramente descrittive dei prodotti. In base alla capacità distintiva si possono avere:</h4>
<ul>
<li>
<h4>marchi forti: nessuna attinenza concettuale con il prodotto/servizio contraddistinto,</h4>
</li>
<li>
<h4>marchi deboli: richiamano il prodotto/servizio contraddistinto.<br />Questi ultimi, pur registrabili, godono di una tutela minore rispetto ai marchi forti.</h4>
</li>
</ul>
</li>
</ul></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_3  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;">L’aspetto più delicato della <strong>procedura di registrazione</strong> riguarda la scelta delle classi di prodotti da tutelare: al marchio registrato, infatti, sono associate le c.d. “classi” di prodotti e servizi cui il marchio stesso si riferisce ed è molto importante che queste ultime siano indicate in modo corretto, onde evitare che la registrazione non abbia, poi, effettiva efficacia.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Una volta compilato il modulo, lo stesso può essere depositato on line (<span style="text-decoration: underline; color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff; text-decoration: underline;" href="https://servizionline.uibm.gov.it">https://servizionline.uibm.gov.it</a></span>), portato “fisicamente” recandosi, previo appuntamento, presso una qualsiasi Camera di Commercio, oppure ancora spedito per posta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Il <strong>costo della registrazione</strong> è piuttosto contenuto e comprende una parte di spese vive (marche da bollo e diritti camerali di deposito) che può variare tra un minimo di 56,00 Euro e un massimo di 75 Euro e una parte da versare tramite F24, a titolo di tassa per concessioni governative, il cui ammontare dipende dalla quantità di classi di prodotti indicati nel modulo (il minimo è pari ad Euro 101,00, cui devono aggiungersi Euro 34,00 per ciascuna classe in più rispetto alla prima).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">La <strong>durata</strong> della tutela del marchio è di 10 anni e decorre dal momento del versamento della tassa per concessioni governative e, alla scadenza, è rinnovabile all’infinito.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Tanto più grazie alla rapida divulgazione <em>via social media</em>, il nome del piatto a Voi “associato” potrà acquisire notorietà in tempi <em>record</em>: ecco perché registrare un marchio può rivelarsi uno strumento di tutela molto utile, oltreché opportuno. Si tratta solo di trovare un nome <em>“catchy”</em> per il Vostro prodotto culinario: la passione e la curiosità degli italiani per il cibo e la cucina italiana e la pubblicizzazione <em>social</em> faranno il resto.<br />Non dimentichiamoci che alcuni tra i <em>brand</em> italiani più iconici hanno fatto ricorso proprio allo strumento di tutala del marchio: dalla Nutella, alla Coca Cola, passando per Barilla e Giovanni Rana!</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_6 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider et_pb_divider_7 et_pb_divider_position_ et_pb_space"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider_8 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_2_wrapper et_pb_button_alignment_center et_pb_module ">
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		<title>Food e social media: quale tutela giuridica?!</title>
		<link>https://www.leone.legal/2025/02/26/food-e-social-media-quale-tutela-giuridica/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marianna Senni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 15:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leone & Partners]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;">“Non di solo pane vive l’uomo”… ma anche!</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Lo sanno bene gli <em>chef</em>, i <em>food blogger</em> e gli <em>influencer</em> che, sempre di più nell’ultimo decennio, attraverso i <em>social media</em> &#8211; da <em>Instagram</em> a <em>TikTok</em>, passando per <em>YouTube</em> – pubblicano i contenuti delle proprie ricette, rendendoli accessibili, attraverso un semplice <em>click</em>, ai “profani della cucina” che sono alla ricerca di nuove ispirazioni per i propri menù.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Nell’era della digitalizzazione, quello del <em>“food social media”</em> è un vero e proprio <em>boom</em>: questo è un dato di fatto.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Ma chi pubblica le proprie creazioni culinarie su<em> social media</em> e/o <em>blog</em> o chi non lo ha fatto, ma vorrebbe cimentarsi, è consapevole di come “mettere al sicuro” le proprie ricette e i propri “piatti”?</strong></h4>
<h4 style="text-align: justify;">Le ricette, intese come mero elenco di ingredienti non sono tutelabili in sé per sé, ma la normativa italiana prevede, ciò nonostante, <strong>diversi strumenti</strong> posti a tutela del <strong>nome</strong> del piatto, della <strong>presentazione esteriore</strong> dello stesso (in gergo, l’impiattamento), della <strong>descrizione della ricetta</strong>, nonché del <strong>prodotto finale</strong> e/o il suo <strong>processo produttivo</strong>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">A seconda del caso di specie e delle diverse esigenze di “protezione”, compresa la tutela dei vostri contenuti multimediali, è possibile ricorrere ad uno o più degli strumenti in questione.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Li vedremo uno ad uno, nelle prossime settimane, ogni venerdì, a partire dal 07 marzo: vuoi iniziare questo viaggio “gustoso” con noi?</strong></h4>
<h4 style="text-align: justify;">Stay tuned!</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_9 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider et_pb_divider_10 et_pb_divider_position_ et_pb_space"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider_11 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_3_wrapper et_pb_button_alignment_center et_pb_module ">
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		<title>“È successo a tutti prima o poi”</title>
		<link>https://www.leone.legal/2024/10/11/e-successo-a-tutti-prima-o-poi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marianna Senni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 13:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leone & Partners]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.leone.legal/2024/10/11/e-successo-a-tutti-prima-o-poi/">“È successo a tutti prima o poi”</a> proviene da <a href="https://www.leone.legal">Leone &amp; Partners Studio Legale</a>.</p>
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				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_5  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;">Come dice una celebre canzone, <em>“è successo a tutti però poi”</em>… ma noi diciamo <em>“è successo a tutti prima o poi…”</em> di non riuscire a recuperare un proprio credito in via stragiudiziale: parliamo, cioè, dell’ipotesi in cui l’invio, da parte nostra, di solleciti (verbali e/o scritti) prima, e l’inoltro di formale diffida da parte del nostro legale di fiducia, poi, non abbiano sortito alcun effetto sul debitore, il quale continua ad “ignorarci”, nella speranza che prima o poi ci stanchiamo di richiedere indietro ciò che ci è dovuto.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">In questo caso, come probabilmente già noto, la strada “principe” per tentare di recuperare il proprio credito è quella di rivolgersi, per il tramite del proprio legale di fiducia, all’organo giudiziario competente per ottenere un c.d. <strong>decreto ingiuntivo</strong>, ovvero un provvedimento a mezzo del quale il Giudice ordina al debitore in questione di pagare la somma da noi vantata a credito.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">La legge stabilisce che, per poter procedere in tal senso, è necessario dimostrare l’esistenza e l’ammontare del proprio credito mediante una “prova scritta”.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Di norma – oltre che le fatture rimaste insolute su cui il credito si fonda &#8211; si è soliti allegare al ricorso per decreto ingiuntivo, quale prova scritta del credito, gli estratti dei registri Iva o delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c. (come ad esempio l’estratto autentico del libro giornale della società), regolarmente autenticati da un Notaio di propria fiducia, con contestuale esborso dell’ulteriore spesa da questi richiesta per la propria attività.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">In molti, però, non sanno che, <strong>oltre agli estratti autentici delle scritture contabili, la legge contempla anche un’altra ipotesi di “prova scritta”</strong> idonea a comprovare il credito vantato: le c.d. <strong>“promesse unilaterali per scrittura privata”</strong>.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_12 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_6  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>Di cosa si tratta?</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">Rientrano nell’alveo delle c.d. “promesse unilaterali per scrittura privata” tutte le dichiarazioni firmate dal debitore, contenenti al proprio interno la conferma dell’esistenza e dell’esatto ammontare del debito (c.d. riconoscimento di debito) e/o l’impegno, del debitore stesso, di procedere al saldo entro un determinato termine, oppure in via dilazionata, cioè “a rate” (c.d. promessa di pagamento).</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_13 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_7  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>Concretamente quali dichiarazioni sono considerate idonee a costituire prova scritta per l’emissione di un decreto ingiuntivo?</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">La giurisprudenza ritiene, in modo consolidato, prove scritte idonee:</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h4>il riconoscimento di debito e/o la promessa di pagamento firmati dal debitore, contenuti in un supporto cartaceo, scansionato ed inviato al creditore in allegato ad un messaggio di posta elettronica ordinaria  in questo caso, sarà sufficiente allegare al ricorso la copia dell’<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff; text-decoration: underline;" href="https://www.leone.legal/wp-content/uploads/2024/10/Fac-simile-Scrittura-privata.pdf" target="_blank" rel="noopener">accordo firmato allegato alla comunicazione</a></span></span>;</h4>
</li>
<li>
<h4>il riconoscimento di debito e/o la promessa di pagamento contenuti in un messaggio di posta elettronica certificata inviato dal debitore a mezzo posta elettronica certificata (c.d. PEC)  in questo caso, sarà necessario allegare il messaggio di posta elettronica certificata ricevuto dal debitore.</h4>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">Al contrario, la giurisprudenza non è conforme – ancora! &#8211; nel ritenere prove scritte idonee i riconoscimenti di debito e/o le promesse di pagamento inviati dal debitore al creditore a mezzo posta elettronica ordinaria, a mezzo SMS o mediante scambi Whatsapp.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Si segnala, tuttavia, che allo scrivente Studio è recentemente accaduto di ottenere, presso il Foro di Bologna, l’emissione di un decreto ingiuntivo, allegando – quale prova scritta del credito – alcuni messaggi Whatsapp inviati dal debitore al creditore.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_14 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_8  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3 style="text-align: justify;"><strong>Quali sono i vantaggi di produrre, quale prova scritta del proprio credito, un riconoscimento di debito e/o una promessa di pagamento, in luogo delle “classiche” scritture contabili autenticate?</strong></h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h4><strong>Economicità</strong>: a dispetto delle scritture contabili che vanno autenticate dal Notaio, con il contestuale esborso della spesa da questi richiesta per l’attività svolta, i riconoscimenti di debito e le promesse di pagamento non comportano alcun dispendio economico per il creditore;</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4><strong>Velocità</strong>: a dispetto delle scritture contabili – che per essere autenticate richiedono un lasso di tempo (che varia a seconda della disponibilità del Notaio designato e della velocità del creditore nel fornire al professionista la documentazione necessaria per procedere), i riconoscimenti di debito e le promesse di pagamento – se già in possesso del creditore, consentono di agire immediatamente con il deposito del ricorso;</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4><strong>Possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo</strong>: a differenza delle scritture contabili autenticate – che sono idonee unicamente a costituire una prova scritta del credito vantato &#8211; i riconoscimenti di debito e le promesse di pagamento consentono, altresì, di chiedere all’organo giudicante competente di emettere un decreto ingiuntivo c.d. immediatamente esecutivo, ovvero un provvedimento in forza del quale potere agire immediatamente in via esecutiva nei confronti del debitore, senza dover attendere il termine di legge di 40 giorni che – in assenza dell’immediata esecutività – è concesso al debitore per eventualmente sollevare opposizione al decreto stesso.</h4>
</li>
</ul>
<h4 class="p1" style="text-align: justify;">Alla luce di tutto quanto precede, <span style="text-decoration: underline;"><span class="s1">potrebbe essere interessante strutturare una <i>policy aziendale</i> che faciliti la sottoscrizione di tali riconoscimenti di debito e/o promesse di pagamento in via preventiva, ovvero direttamente in allegato al primo sollecito di pagamento inviato dal creditore</span>.</span></h4>
<h4 class="p1" style="text-align: justify;">Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo (altra novità!), esiste un’apposita procedura per poter accedere a tutte le informazioni sul debitore, contenute nei registri dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Regionale del Lavoro.</h4>
<h4 class="p1" style="text-align: justify;">Più in particolare, qualunque creditore in possesso di un decreto ingiuntivo, può rivolgersi, per il tramite del proprio legale, agli Ufficiali Giudiziari e chiedere loro di svolgere la c.d. “<b>ricerca telematica dei beni del debitore</b>”.</h4>
<h4 class="p1" style="text-align: justify;">La procedura è molto <b>semplice, veloce ed economica</b> e, segnatamente:</h4>
<ul class="ul1" style="text-align: justify;">
<li class="li1">
<h4>l’istanza viene presentata dall’avvocato in via telematica: ciò abbrevia molto i tempi di acquisizione e registrazione della richiesta, da parte degli Ufficiali Giudiziari;</h4>
</li>
<li class="li1">
<h4>dal momento della presentazione dell’istanza agli Ufficiali Giudiziari alla ricezione del verbale che contiene le risultanze della ricerca, solitamente, non intercorre più di un mese al massimo (fermo restando che la tempistica varia da città a città). Quindi, in tempi molto brevi, si entra in possesso delle informazioni più rilevanti relative al debitore: <b>conti correnti intestati, eventuali contratti di locazione o di affitto di ramo d’azienda, nonché eventuali rapporti di lavoro pendenti;</b></h4>
</li>
<li class="li1">
<h4>il costo di tale procedura varia tra un minimo di Euro 50,00 e un massimo di Euro 100,00: tale somma è composta dal costo fisso di Euro 43,00 a titolo di contributo unificato dovuto per legge e da un’ulteriore somma – che varia da città a città – a titolo di diritti dovuti agli Ufficiali Giudiziari.</h4>
</li>
</ul>
<h4 class="p1" style="text-align: justify;">Una volta ottenute tali informazioni, il passo successivo, sarà quello di promuovere un pignoramento “mirato” sui soggetti individuati come “debitori del debitore”, quali banche, datori di lavoro o affittuari… e andare dritti allo scopo affinché <i>“prima o poi”</i> con pazienza e tenacia, si realizzi…</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_15 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider et_pb_divider_16 et_pb_divider_position_ et_pb_space"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider_17 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_9  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: center;">Vuoi valutare il recupero dei tuoi crediti, hai bisogno di redigere un riconoscimento di debito, una scrittura privata?</p>
<p>Siamo a tua completa disposizione.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_4_wrapper et_pb_button_alignment_center et_pb_module ">
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			</div>
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		<title>Il patto di non concorrenza</title>
		<link>https://www.leone.legal/2023/02/25/il-patto-di-non-concorrenza/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marianna Senni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 15:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leone & Partners]]></category>
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				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_10  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;">Il tema della concorrenza dei propri dipendenti/collaboratori è sempre oggetto di grande attenzione da parte dei datori di lavoro. È importante, infatti, tutelarsi da un’eventuale <strong>attività concorrenziale</strong> da parte del dipendente, ex dipendente, collaboratore, ex collaboratore, comprendendo a pieno tutte le forme delle tutele applicabili nei confronti di lavoratori dipendenti, autonomi, parasubordinati.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Per ciò che riguarda i rapporti di lavoro subordinato, in capo al lavoratore ricade il cd <em><strong>“dovere di fedeltà” </strong></em>disciplinato dall’art. 2105 del codice civile, secondo cui: <em>“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per </em><em>conto proprio o di terzi, in concorrenza con l&#8217;imprenditore, né divulgare notizie attinenti all&#8217;organizzazione e ai </em><em>metodi di produzione dell&#8217;impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”</em>. Tale norma ha un’ampia portata.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha più volte ribadito che <em>“l’obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato ha un contenuto più </em><em>ampio di quello risultante dal testo dell&#8217;art. 2105 c.c., ed impone al lavoratore di tenere un comportamento leale </em><em>nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche solo </em><em>potenzialmente.”</em> (Cass. civ. Sez. lavoro, 19/01/2018, n. 1374).<br />Pertanto, al dipendente è vietato categoricamente &#8211; in pendenza del rapporto di lavoro &#8211; divulgare informazioni riservate ovvero porsi in una posizione concorrenziale.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Cosa accade quando, però, si giunge al termine di un rapporto lavorativo – avvenga questo per dimissioni, licenziamento o scadenza del termine previsto dagli accordi – e un lavoratore è libero di trovarsi una nuova occupazione anche presso aziende <em>competitor</em>?<br />Cambiando azienda, il lavoratore inevitabilmente, porterà con sé, all’interno della sua nuova realtà lavorativa, il <em>know how</em> che ha acquisito, nonché conoscenze ed esperienze maturate all’interno della precedente realtà.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Come è possibile, per il precedente datore di lavoro, tutelarsi di fronte a tale circostanza?</h4>
<h4 style="text-align: justify;">La soluzione più conveniente è quella di stipulare, coi propri dipendenti, collaboratori autonomi e/o parasubordinati, un <strong>patto di non concorrenza</strong>.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_18 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_11  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>Cosa è il “patto di non concorrenza”?</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">Il patto di non concorrenza è un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso per il quale occorre l’interesse di entrambe le parti, il cui scopo è proprio quello di regolamentare diritti, doveri e obblighi che ricadono in capo al lavoratore nel periodo successivo alla cessazione del rapporto. Ciò, proprio per evitare che l’ex lavoratore passi a lavorare da un diretto competitor, divulgando le informazioni apprese durante il rapporto di lavoro o svolga attività concorrenziale, una volta cessato il rapporto. Può essere stipulato con qualsiasi lavoratore e per qualsiasi attività che possa essere oggetto di concorrenza con competitor…ma bisogna prestare attenzione. Per non cadere in errore, <strong>è bene conoscere le caratteristiche richieste dalla legge per la validità di tale accordo</strong>.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_19 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_12  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>Il patto di non concorrenza per i lavoratori dipendenti</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">Il “lavoratore dipendente” è, per definizione, chi svolge il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell&#8217;imprenditore, il quale in cambio gli eroga una retribuzione.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">L’art 2125 del codice civile, nel dettare le regole per la redazione di un patto di non concorrenza riferito ai lavoratori dipendenti prevede che: <em>“Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”</em>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Da ciò, consegue inevitabilmente che se un’azienda intende stipulare un patto di non concorrenza con un proprio dipendente, tale patto deve avere delle caratteristiche precise e tassative.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Precisamente</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h4>deve essere in <strong>forma scritta</strong>, a pena di nullità;</h4>
</li>
<li>
<h4>deve avere un<strong> limite di durata</strong>; in caso di maggiore durata, quest’ultima viene automaticamente ridotta al limite previsto dalla legge;</h4>
</li>
<li>
<h4>deve indicare una <strong>limitazione geografica</strong>, a pena di nullità;</h4>
</li>
<li>
<h4>deve prevedere un <strong>corrispettivo a favore del lavoratore</strong>, a pena di nullità.</h4>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">I vincoli appena sopra elencati debbono infatti essere considerati alla luce del principio che prevede che un patto di non concorrenza sia nullo qualora imponga restrizioni o limiti tali da limitare fortemente la <strong>concreta professionalità del lavoratore sino a comprometterne ogni potenzialità reddituale, anche alla luce della reale situazione di lavoro in essere</strong>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Naturalmente, le valutazioni sull’effettiva validità di un patto di non concorrenza debbono essere effettuate caso per caso, e la giurisprudenza di merito si è espressa a più riprese in merito a tali tematiche. Per fare alcuni esempi: è stato giudicato <strong>non congruo</strong> un corrispettivo mensile pari al 3% della retribuzione, pagato per dieci mesi nel corso del rapporto, a fronte di un patto che inibiva al lavoratore lo svolgimento in concorrenza con la datrice di lavoro di qualsiasi attività lavorativa, in forma autonoma o subordinata, nel continente europeo per i ventiquattro mesi successivi alla cessazione del rapporto, e dunque, il patto di non concorrenza è stato dichiarato nullo (Trib. Milano, sez. lav., sentenza 28 settembre 2010).<br />Al contrario, è stato ritenuto <strong>congruo</strong> un corrispettivo pari a circa il 10% della retribuzione, a fronte di un patto con cui veniva proibito al lavoratore di svolgere mansioni di <em>“venditore nell’ambito della grande distribuzione”</em> presso aziende concorrenti sul territorio nazionale e per il periodo di due anni, e, dunque, il patto di non concorrenza è stato dichiarato valido (Cass., sez. lav., n. 7835/2006).<br />In ogni caso, è bene ricordare che richiedere la nullità del patto di non concorrenza non risulta senza oneri in capo al lavoratore. Difatti, dall’eventuale nullità, <strong>discende l’obbligo per il lavoratore di restituire, qualora richiesto, il compenso che fosse già stato anche parzialmente erogato, in quanto ormai privo di causa</strong>.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_20 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_13  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>Il patto di non concorrenza per i lavoratori autonomi</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">Il lavoratore autonomo è una figura professionale che, pur collaborando più o meno stabilmente con un’azienda, progetta, organizza e realizza in autonomia il proprio lavoro.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">La natura diversa del rapporto collaborativo si riflette anche nella disciplina del patto di non concorrenza tra le aziende e tali figure. Infatti, la disciplina patto di non concorrenza del lavoratore autonomo è contenuta all’interno dell’art. 2596 c.c. il quale prevede requisiti significativamente diversi – e <strong>meno rigorosi</strong> &#8211; rispetto a quelli richiesti per la validità del patto tra azienda e lavoratore dipendente: <em>“Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio&#8221;</em>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Da ciò discende che:</h4>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h4>La <strong>forma scritta</strong> anche in tale caso è richiesta, ma <strong>solo per finalità probatorie</strong>: ciò significa che il patto è valido anche se non è messo per iscritto &#8211; a differenza di quello del dipendente che, se stipulato solo oralmente, è del tutto nullo;</h4>
</li>
<li style="text-align: left;">
<h4>Anche il patto del lavoratore autonomo deve essere <strong>circoscritto a una determinata zona o a una determinata attività lavorativa</strong>, al pari di quello del lavoratore dipendente;</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4>La durata massima del patto del lavoratore autonomo è <strong>cinque anni</strong>. Così come avviene per il dipendente, anche per il lavoratore autonomo, se la durata del patto non è determinata oppure è superiore a cinque anni, il patto si considera valido solo per la durata di un quinquennio.</h4>
</li>
<li>
<h4 style="text-align: justify;">Per quello che riguarda il <strong>compenso</strong>, per lavoratore autonomo la legge nulla dice in materia di compenso: da tale mancanza la dottrina e la giurisprudenza deducono che il patto di non concorrenza del lavoratore autonomo – a differenza di quello del lavoratore dipendente – sia <strong>valido anche se non </strong><strong>prevede un corrispettivo</strong> del lavoratore a fronte del sacrificio richiesto.</h4>
</li>
</ul></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_21 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_14  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>…e per i lavoratori parasubordinati?</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">Per lavoro <strong>parasubordinato</strong> si intendono quei rapporti di collaborazione svolti in modo continuativo nel tempo, coordinati con la struttura organizzativa del datore di lavoro committente, in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Orbene, Giurisprudenza ha ritenuto che per quanto riguarda i rapporti “parasubordinati”, <em>il divieto contrattuale di concorrenza per il periodo successivo alla cessazione non è riconducibile all’art. 2125 c.c. ma rientra nella previsione dell’art. 2596 c.c.</em> (Cass. n. 7141/2013), assimilandoli integralmente, riguardo tale tema, ai lavoratori<br />
autonomi.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_22 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_15  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>E se il patto di non concorrenza viene violato da una delle parti?</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">Qui, bisogna inevitabilmente analizzare, di caso in caso, quale parte ha commesso tale violazione. Infatti, se a violare il patto di non concorrenza sottoscritto è il datore di lavoro, il collaboratore e/o dipendente potrà agire giudizialmente al fine di ottenere la risoluzione di tale patto, nonché il corrispettivo dovuto e il risarcimento dei danni patiti. Invero, se è il lavoratore a violare il patto, il datore di lavoro potrà chiedere la restituzione del <em>quantum</em> già erogato nonché, eventualmente, il risarcimento degli ulteriori danni patiti.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_23 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider et_pb_divider_24 et_pb_divider_position_ et_pb_space"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_16  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: center;">Vuoi redigere un patto di non concorrenza solido e inattaccabile?<br />Vuoi valutare la validità di un patto di non concorrenza già sottoscritto?<br />Siamo a tua completa disposizione.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_5_wrapper et_pb_button_alignment_center et_pb_module ">
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			</div> <!-- .et_pb_row -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_section -->
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			</item>
		<item>
		<title>Cosa fare se un mio Cliente fallisce?</title>
		<link>https://www.leone.legal/2023/01/23/cosa-fare-se-un-mio-cliente-fallisce/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marianna Senni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 12:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leone & Partners]]></category>
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				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_17  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;">In questo momento storico, purtroppo, per un’azienda &#8211; qualunque sia il tipo di servizio e/o prestazione che offre e/o svolge &#8211; è tutt’altro che raro trovarsi dinanzi al <strong>fallimento di un proprio Cliente</strong>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Il fallimento rientra nell’alveo delle <strong>c.d. “procedure concorsuali”</strong> previste dall’ordinamento italiano nel caso in cui una società versi in uno stato di <strong>crisi economica</strong> tale da non essere più in grado di <strong>saldare i propri debiti</strong>, al ricorrere di specifici e determinati presupposti.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">In linea di massima, <strong>due sono le situazioni</strong> di fatto nelle quali potremmo ritrovarci:</h4>
<h4 style="text-align: justify; padding-left: 40px;">1. Al momento della scoperta del fallimento il Cliente <b>ha già saldato</b> il prezzo della prestazione da noi svolta.</h4>
<h4 style="text-align: justify; padding-left: 40px;">2. Al momento della scoperta del fallimento, il Cliente <b> non ha ancora saldato</b> il prezzo della prestazione da noi già eseguita in suo favore.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_25 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_18  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>1. Al momento della scoperta del fallimento il Cliente ha già saldato il prezzo della prestazione da noi svolta</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">In questo caso, il Fallimento comporterà la definitiva conclusione del rapporto con il Cliente, ma <strong>non dovremo “affannarci” per recuperare eventuali somme a nostro credito</strong>, per prestazioni già svolte.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Anche a pagamento effettuato, tuttavia, possono rilevare, dal punto di vista giuridico, due elementi in fatto, che – al momento della scoperta del fallimento – sarà opportuno e necessario verificare:</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">
<h4>la <strong>data di esecuzione</strong> del pagamento;</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4>l’esistenza o meno di elementi in grado di dimostrare che, quando abbiamo ricevuto il pagamento, <strong>eravamo a conoscenza dello stato di grave crisi</strong> in cui versava il nostro Cliente.</h4>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">Infatti, il <strong>Curatore</strong> &#8211; ovvero l’operatore giuridico incaricato di occuparsi della “gestione patrimoniale” della società fallita – può, per legge, chiedere la <strong>restituzione di eventuali pagamenti effettuati dalla società fallita nei 6 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento</strong>, laddove abbia elementi per dimostrare che chi ha ricevuto il pagamento del prezzo <em>“conosceva lo stato d’insolvenza del debitore”</em>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">In altri termini, se nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento, la società fallita ha provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di un creditore che era a conoscenza del suo grave stato di crisi economica – e tale circostanza può essere “provata” – al creditore stesso può essere intimato di restituire la somma già incassata. Si parla, in questo caso, di <strong>azione revocatoria fallimentare</strong>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Resta, tuttavia, inteso che <strong>l’onere della prova</strong> circa la conoscenza o conoscibilità, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, <strong>è posto interamente a carico del Curatore</strong>.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_with_border et_pb_module et_pb_text et_pb_text_19  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3>Focus normativo</h3>
<h4 style="text-align: justify;">Afferma l’art. 67, comma 2, della Legge Fallimentare che <em>“sono (…) revocati, se il curatore prova che l&#8217;altra parte conosceva lo stato d&#8217;insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento&#8221;.</em></h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_26 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_20  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>2. Al momento della scoperta del fallimento, il Cliente non ha ancora saldato il prezzo della prestazione da noi già eseguita in suo favore</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">In questo caso, <strong>siamo a tutti gli effetti creditori della società fallita</strong> e, per ciò stesso – salvo il caso di lacune nella contabilità della fallita &#8211; riceveremo formale comunicazione a mezzo pec dell’intervenuto fallimento, della data di udienza fissata per l’esame del c.d. progetto di stato passivo e della possibilità di presentare una c.d. insinuazione al passivo, entro un mese dalla data di udienza (art. 92 L.F.).</h4>
<h3>Che cos’è l’insinuazione al passivo?</h3>
<h4 style="text-align: justify;">L’<strong>insinuazione al passivo</strong> è un vero e proprio atto con il quale il creditore – di norma rappresentato dal difensore incaricato a rappresentarlo – allega tutta la documentazione atta a dimostrare l’esistenza, l’ammontare e la natura, privilegiata o meno, del credito maturato nei confronti del fallito e, per l’effetto, chiede di essere “ammesso al passivo”, ovvero di poter partecipare alla distribuzione dell’attivo patrimoniale che sarà eventualmente ricavato alla chiusura del Fallimento, sino alla concorrenza del credito vantato o, in ogni caso, nella percentuale di soddisfazione che verrà stabilita.</h4>
<h3>Quando e perché è conveniente presentare l’insinuazione al passivo?</h3>
<h4 style="text-align: justify;">In linea generale, la decisione di “insinuarsi al passivo” consente al creditore di <strong>tenersi aperta la possibilità di recuperare in tutto o in parte</strong>, la somma dovutagli dal fallito, seppur in un arco temporale molto ampio, vista la lunga durata dei Fallimenti (dai 3 ai 6 anni di media).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Resta inteso che la valutazione circa l’opportunità o meno di procedere in tal senso dovrà essere fatta caso per caso, alla luce, <em>ex multis</em>, dell’ammontare del credito vantato e dell’eventuale conoscenza di elementi in fatto che possano far ragionevolmente presumere che il patrimonio del debitore sia incapiente.</h4>
<h3>Cosa succede dopo?</h3>
<h4 style="text-align: justify;">Allo scadere del termine per la trasmissione dell’insinuazione al passivo, il Curatore esaminerà tutte le domande pervenutegli e predisporrà il c.d. <strong>progetto di stato passivo</strong>, ovvero la sua “proposta” di ammissione dei crediti.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">All’udienza fissata per la disamina del progetto, il Giudice – previa integrazione e/o modifica del progetto del Curatore, secondo le proprie valutazioni – dichiara l’<strong>esecutività dello stato passivo</strong>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Tutta la successiva attività del Curatore è diretta alla <strong>“ricostruzione” del patrimonio</strong> della società fallita e, più in particolare, al recupero dei crediti da essa stessa vantati.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">A conclusione della procedura, il Curatore predispone un c.d. <strong>piano di riparto</strong>, a mezzo del quale – tenuto conto del ricavato distribuibile tra i creditori – stabilisce quali creditori, e secondo quale ordine e percentuale, devono essere soddisfatti.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_with_border et_pb_module et_pb_text et_pb_text_21  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3>Focus normativo</h3>
<h4 style="text-align: justify;">Afferma l’art. 93 della Legge fallimentare che <em>“la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, <strong>si propone con ricorso da trasmettere</strong> (…) <strong>almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l&#8217;esame dello stato passivo”</strong></em> (comma 1) e deve contenere <em>“1) l&#8217;indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; 5) l’indicazione dell&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore”</em> (comma 4).</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_27 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_22  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3 style="text-align: justify;"><strong>Quando e come posso recuperare l’IVA in caso di Fallimento?</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">In caso di <em>“mancato incasso in tutto o in parte del corrispettivo”</em> ad opera del debitore (cessionario o committente) <em>“per le procedure concorsuali”</em>, il creditore (cedente del bene o prestatore del servizio) che abbia già emesso fattura con addebito di IVA, <strong>può effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile IVA e della relativa imposta</strong> (art. 26, c. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; c.d. “Decreto IVA”).</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Per i fallimenti avviati prima del 26 maggio 2021</span>, il diritto alla variazione era esercitabile dal creditore unicamente:</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">
<h4><strong>previa partecipazione al Fallimento</strong>, mediante <strong>presentazione dell’insinuazione al passivo</strong> e</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4><strong>dopo la chiusura della procedura fallimentare</strong>, poiché si riteneva che solo allora si potesse raggiungere la <em>“ragionevole certezza dell&#8217;incapienza del patrimonio del debitore”</em> (risposta a interpello n. 181 del 7 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate).</h4>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">L’articolo 18 del c.d. Decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) ha modificato in modo significativo la disciplina precedentemente vigente e, più in particolare, l’art. 26 del Decreto IVA.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Per i fallimenti avviati dopo il 26 maggio 2021</span>, il creditore può operare la predetta variazione in diminuzione, ai fini della detrazione dell’IVA:</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">
<h4><strong>a partire dalla data di apertura del fallimento a carico del debitore</strong> (senza quindi attenderne l’esito) e</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4><strong>indipendentemente dalla presentazione di formale insinuazione al passivo</strong> (circolare Agenzia delle Entrate n. 20 del 29 dicembre 2021).</h4>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">Più in particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in linea generale, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA oggetto di tempestiva variazione, <strong>direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno in cui la stessa nota è stata emessa, indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito</strong> (risposta ad interpello n. 485 del 3 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Laddove il creditore che abbia operato la predetta variazione si sia altresì insinuato al passivo ed abbia ottenuto – all’esito della procedura concorsuale – la soddisfazione, in tutto o in parte, del proprio credito, lo stesso dovrà <strong>rendersi nuovamente debitore dell’Iva sulla quota di credito percepita</strong>, emettendo nota di variazione in aumento (art. 26, comma 5-bis del Decreto IVA).</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_with_border et_pb_module et_pb_text et_pb_text_23  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3 style="text-align: justify;">Focus normativo</h3>
<h4 style="text-align: justify;">Con la <strong>Circolare n. 20 del 29 dicembre 2021</strong>, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri interpretativi ed applicativi dell’art. 26 del Decreto IVA, così come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto Sostegni-bis, come di seguito brevemente riportato.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Il comma 2 dell’articolo 26 del Decreto IVA prevede le ipotesi in relazione alle quali il cedente del bene o prestatore del servizio (creditore) può effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della conseguente imposta, senza specifici limiti di tempo, con riferimento a operazioni per le quali abbia già emesso fattura con addebito di IVA.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Il nuovo comma 3<em>-bis</em> prevede che la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente <em>“per le procedure concorsuali”</em>, qual è il fallimento (lettera a), individuando la data a partire dalla quale la variazione può essere operata.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Più specificamente, <strong>qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata, </strong>ai sensi del combinato disposto dei nuovi commi 3<em>-bis</em> e 10<em>-bis</em>,<strong> a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale</strong> (senza quindi attenderne l’esito), <strong>ossia, quanto allo specifico caso del fallimento di cui si tratta in questa sede, la data della sentenza dichiarativa del fallimento.</strong></h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_28 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_divider et_pb_divider_29 et_pb_divider_position_ et_pb_space"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_24  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: center;">Per approfondimenti puoi scrivere al nostro Studio Legale.<br />Siamo a tua disposizione!</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_6_wrapper et_pb_button_alignment_center et_pb_module ">
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		<title>Come tutelo il mio Software?</title>
		<link>https://www.leone.legal/2022/11/07/come-tutelo-il-mio-software/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marianna Senni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 16:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leone & Partners]]></category>
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				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_25  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;">Il “Software” – o programma per elaboratore – è un insieme di codici e linguaggi informatici che permettono a un computer di eseguire determinate funzioni, impartendogli le istruzioni.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Generalmente è composto da un c.d. “codice sorgente” (cioè l’elaborazione vera e propria dell’algoritmo) e da un “codice oggetto” (la conversione del codice sorgente in un linguaggio comprensibile all’elaboratore).</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_30 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_26  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>Come posso tutelare il mio Software?</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">Il Software è un’opera d’ingegno tutelata dal <strong>diritto d’autore</strong>, come previsto dall’art. 2 L.D.A e, pertanto, prevede specifiche modalità per tutelare il suo carattere creativo.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Oggetto della tutela d’autore sono i <strong>codici</strong> che compongono il Software: sia il c.d. “codice sorgente”, nel linguaggio in cui è scritto, che il c.d. “codice oggetto”, ovvero la traduzione del linguaggio del programma in linguaggio macchina.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_with_border et_pb_module et_pb_text et_pb_text_27  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3>Focus normativo</h3>
<h4>L’art. 2 della Legge, 22/04/1941 n° 633 (Legge sul Diritto d’Autore) prevede che “sono protetti [..] i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_28  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;">Ciò implica che, in seguito all’invenzione di un Software, ricadono direttamente in capo all’ “inventore”, in modo automatico, i diritti morali e patrimoniali di tale opera dell’ingegno.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_31 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_29  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>Perché depositare il mio Software presso la SIAE?</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">Depositare il Software presso il Registro Pubblico dei Software tenuto dalla SIAE <strong>permette all’autore di un Software di ottenere un grande vantaggio: poter fornire prova certa della data della sua creazione</strong>. Ciò sarà molto utile per richiedere un eventuale risarcimento danni o nel caso in cui la creazione stessa sia resa oggetto di furto o plagio.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">All’interno del Registro Pubblico del Software <strong>possono essere registrati sia Software già in circolazione</strong> (presentando apposita domanda nella quale devono essere indicati i dati del titolare, dell’autore, il luogo e la data di pubblicazione, il titolo e la descrizione del programma), <strong>sia Software ancora inediti</strong> (depositando la domanda e la relativa documentazione nella sezione “inedito”).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Il deposito deve essere effettuato una volta sola e, per la sua validità, è necessario <strong>allegare copia del Software su un supporto magnetico</strong>. Tale copia, accompagnata da una dichiarazione di paternità, verrà poi conservata dalla SIAE in busta chiusa, resa inaccessibile al pubblico; al depositante verrà rilasciato un attestato recante il numero di repertorio assegnato al deposito.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_32 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_30  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3 style="text-align: justify;"><strong>E se, oltre ai codici che compongono il mio Software, volessi tutelare il risultato che questo mira a raggiungere?</strong></h3>
<h4 style="text-align: justify;">È possibile valutare l’opportunità di <strong>brevettare</strong> il proprio Software. Depositando il brevetto del Software, infatti, non saranno protetti solo i codici di scrittura (codice sorgente e codice oggetto), ma anche il risultato che il programma mira ad ottenere, ovvero l’idea ad esso sottesa.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Non ogni Software, però, è brevettabile. Tanto la normativa italiana, quanto quella europea, proibisce<strong> la tutela mediante brevettazione di un Software “in quanto tale”</strong>, così distinguendolo così da tutte le altre invenzioni e opere dell’ingegno.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_with_border et_pb_module et_pb_text et_pb_text_31  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3 style="text-align: justify;">Focus normativo</h3>
<h4 style="text-align: justify;">La normativa europea, all’art. 52 della Convenzione sul Brevetto europeo, pur affermando che “i brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale”, sancisce espressamente al comma secondo che “non sono considerate invenzioni (…) i programmi informatici (…) considerati come tali”.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">A livello nazionale, l’art. 45 del Codice della proprietà industriale afferma che “possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un&#8217;applicazione industriale” affermando però che “non sono considerate come invenzioni […] i programmi di elaboratore”.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_32  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;">In seguito ad una lunga trafila giurisprudenziale, tuttavia, l’EPO (Ufficio Europeo Brevetti) è giunto ad affermare che in rari casi tassativamente previsti possono essere brevettati quali “invenzioni di procedimento” <span style="text-decoration: underline;">quei Software che abbiano come contenuto sostanziale quello di risolvere problemi tecnici definiti “non banali” mediante una “soluzione nuova”</span>.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_with_border et_pb_module et_pb_text et_pb_text_33  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3 style="text-align: justify;">Focus giurisprudenziale</h3>
<h4 style="text-align: justify;">“I programmi per elaboratore non sono esclusi in modo categorico dalla brevettazione ma, al contrario, possono essere protetti quando il programma fornisce <strong>un ulteriore effetto tecnico che va oltre le normali interazioni fisiche tra software e hardware</strong>.” (EPO-T1173/97 del 1/07/1998 e EPO- T0935/97 del 4/02/1999).</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_34  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;">Pertanto, si è arrivati oggi ad affermare che possono essere oggetto di brevetto solo i Software che:</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">
<h4>presentano i requisiti di novità, originalità, attività inventiva, liceità e applicazione industriale comuni a tutte le invenzioni;</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4>sono in grado di produrre un “effetto tecnico ulteriore” rispetto “alla normale interazione del Software con il dispositivo hardware”.</h4>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">Generalmente, si ritiene che ciò sussista quando il programma consente di “svolgere una funzione ulteriore rispetto alla normale interazione con la macchina”, proponendo una soluzione che risolva un problema tecnico in maniera innovativa e non ovvia.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Naturalmente, tale valutazione deve essere effettuata caso per caso e la sussistenza di tali requisiti deve essere dimostrata dal richiedente il brevetto al momento della proposizione della domanda.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider_33 et_pb_space et_pb_divider_hidden"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_35  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3 style="text-align: justify;"><strong>Come far circolare il mio Software in maniera sicura?</strong></h3>
<h4 class="p1" style="text-align: justify;">La circolazione di un Software avviene, usualmente, attraverso la stipulazione di contratti di licenza d’uso.</h4>
<h4 class="p1" style="text-align: justify;">Il <b>contratto di licenza d’uso</b> è un contratto atipico che permette al titolare di un Software di cederlo in uso a uno o più soggetti per un determinato periodo di tempo, trasferendo tutti o parte dei propri diritti patrimoniali, <span class="s1"><b>pur rimanendo titolare del Software stesso</b></span><b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4>
<h4 class="p1" style="text-align: justify;">L’aspetto peculiare di tale tipologia contrattuale è proprio che il Software <span class="s1"><b>non viene venduto</b></span> al licenziatario, ma permette a quest’ultimo di ottenere – in base agli accordi intercorsi con il titolare del Software &#8211; alcuni diritti, a determinate condizioni e per un determinato periodo di tempo, fermo restando che l’autore rimane a tutti gli effetti il solo ed unico “proprietario” del Software.</h4>
<h4 class="p1" style="text-align: justify;">Esistono diverse <b>tipologie di contratto</b> di licenza d’uso.<span class="Apple-converted-space">  </span>Tra gli altri, vi sono i contratti di “licenza d’uso semplice” che non obbligano il Proprietario a fornire al licenziatario il <span class="s1">codice sorgente</span> del Software e i contratti di “licenza <i>open source”</i> che permettono al licenziatario la possibilità di interagire con il codice sorgente, per sviluppare e/o integrare il Software.<span class="Apple-converted-space">  </span>In questo secondo caso particolare attenzione deve essere posta alle singole clausole di esecuzione del contratto.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_with_border et_pb_module et_pb_text et_pb_text_36  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3 style="text-align: justify;">Focus contrattuale</h3>
<h4 style="text-align: justify;">In particolare, all’interno dei contratti <em>open source</em> è doveroso prestare attenzione a inserire clausole che disciplinino espressamente:</h4>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h4>la <strong>riservatezza</strong> sui codici forniti, e relative sanzioni in caso di divulgazione;</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4>la <strong>non cedibilità</strong> a terzi di tali codici;</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4>i <strong>tempi</strong> e i <strong>costi</strong> di un eventuale sviluppo del Software e la relativa procedura di accettazione del Software sviluppato;</h4>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<h4 style="text-align: left;">inoltre, deve essere dettagliato <strong>in capo a chi</strong> rimangono i diritti economici connessi al Software sviluppato.</h4>
</li>
</ul></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_37  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 class="p1" style="text-align: justify;">Non solo. Esistono anche diverse <b>tipologie</b> <b>di</b> <b>licenze</b> concedibili, in ragione della molteplicità e varietà delle esigenze da tutelare. Generalmente, si possono riassumere in:</h4>
<ul class="ul1" style="text-align: justify;">
<li class="li2">
<h4><span class="s3"><b>licenza esclusiva</b>, con cui un solo licenziatario può ottenere il diritto di utilizzare il Software. Nessun altro soggetto, compreso l’autore, che vi rinuncia temporaneamente, potrà utilizzarlo;</span></h4>
</li>
<li class="li2">
<h4><span class="s3"><b>licenza non esclusiva</b>, con cui sia l’autore che uno o più licenziatari, anche indefiniti, possono usufruire del Software;</span></h4>
</li>
<li class="li2">
<h4><span class="s3"><b>licenza provvisoria o di prova, </b>anche denominata <i>trial license</i>, che consente al licenziatario di utilizzare il Software per un periodo di tempo “di prova” per valutare, in seguito, se proseguire effettivamente il rapporto contrattuale o meno.</span></h4>
</li>
</ul>
<h4 class="p4" style="text-align: justify;">In ogni caso, indipendentemente dalla tipologia contrattuale scelta, è bene prestare grande attenzione a tutti gli obblighi ricadenti<b> </b>in capo alle Parti, quali, tra gli altri, il periodo di tempo stabilito entro cui il licenziatario può godere dell’utilizzo del Software; il canone d’uso del Software<i>,</i> periodico o annuale, o comunque il corrispettivo; la facoltà di esercizio (completo o parziale) di eventuali servizi accessori da utilizzare unitamente al Software ed ogni altro elemento che si ritiene opportuno.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_module et_pb_divider et_pb_divider_34 et_pb_divider_position_ et_pb_space"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_38  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: center;">Per approfondimenti puoi scrivere al nostro Studio Legale.<br />Siamo a tua disposizione!</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_7_wrapper et_pb_button_alignment_center et_pb_module ">
				<a class="et_pb_button et_pb_button_7 et_pb_bg_layout_dark" href="https://www.leone.legal/contatti/" target="_blank">Contatti</a>
			</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.leone.legal/2022/11/07/come-tutelo-il-mio-software/">Come tutelo il mio Software?</a> proviene da <a href="https://www.leone.legal">Leone &amp; Partners Studio Legale</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Manpower Academy e Leone &#038; Partners presentano &#8220;Legal Lab&#8221;</title>
		<link>https://www.leone.legal/2022/10/19/legal-lab/</link>
					<comments>https://www.leone.legal/2022/10/19/legal-lab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianna Senni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 19:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leone & Partners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leone.legal/?p=968</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.leone.legal/2022/10/19/legal-lab/">Manpower Academy e Leone &#038; Partners presentano &#8220;Legal Lab&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.leone.legal">Leone &amp; Partners Studio Legale</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h4 style="text-align: justify;"><em>Uno dei suoi clienti ha sempre effettuato ordini con una frequenza regolare ma, all&#8217;improvviso, ha aumentato o diminuito molto gli ordini?</em><br />
<em>Il cliente paga sempre le fatture oltre la data di scadenza?</em><br />
<em>Ha difficoltà nel gestire e tutelare le informazioni condivise sul web?</em></h4>
<h4 style="text-align: justify;">Manpower Academy, in collaborazione con lo studio legale Leone &amp; Partners presenta <strong>&#8220;Legal Lab&#8221;</strong>, la rassegna di webinar rivolti alle aziende che, con linguaggio chiaro, semplice ma esaustivo, offre stimoli e approfondimenti su:</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Tutela, gestione e recupero crediti</strong><br />
Come gestire, come tutelare il mio credito? Quali sono le attività necessarie affinché la mia legittima pretesa di creditore trovi la sua naturale soddisfazione? Il modulo offre una panoramica delle complesse problematiche inerenti alla gestione del credito.<br />
<b>11 novembre 2022</b><i>, </i>9:00-13:00</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Redazione dei modelli contrattuali: conoscere e negoziare condizioni favorevoli</strong><br />
Un modulo concreto che fornisce indicazioni pratiche indispensabili nella gestione e promozione dei rapporti.<br />
<strong>25 novembre 2022</strong>, 9:00-13:00</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Tutela del diritto d&#8217;autore sul web</strong><br />
Il corso ha lo scopo di approfondire i contenuti dei siti internet con relativi limiti e tutele. Insieme ad un professionista del settore si lavorerà altresì su una corretta e mirata veicolazione delle informazioni sul web.<br />
<b>16 dicembre 2022, </b>9:00-13:00</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Ogni incontro, nonostante sia un modulo di un percorso a 3 tappe, può considerarsi un appuntamento auto-conclusivo sulla tematica trattata.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni, è possibile compilare il form in fondo alla pagina: <a href="https://info.manpower.it/manpower-academy"><span style="color: #3366ff;">https://info.manpower.it/manpower-academy</span></a>.</h4></div>
			</div> <!-- .et_pb_text --><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_8_wrapper  et_pb_module ">
				<a class="et_pb_button et_pb_button_8 et_pb_bg_layout_light" href="https://www.leone.legal/wp-content/uploads/2022/10/MPA-Legal-Lab_Locandina.pdf" target="_blank">Scarica la locandina</a>
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<p>L'articolo <a href="https://www.leone.legal/2022/10/19/legal-lab/">Manpower Academy e Leone &#038; Partners presentano &#8220;Legal Lab&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.leone.legal">Leone &amp; Partners Studio Legale</a>.</p>
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		<title>Tantissimi auguri Riccardo!</title>
		<link>https://www.leone.legal/2021/11/11/tantissimi-auguri-riccardo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marianna Senni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 16:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leone & Partners]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.leone.legal/2021/11/11/tantissimi-auguri-riccardo/">Tantissimi auguri Riccardo!</a> proviene da <a href="https://www.leone.legal">Leone &amp; Partners Studio Legale</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><div class="et_pb_text et_pb_module et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left et_pb_text_1">
<h5>S&#8217;è rifatta la calma<br />
nell&#8217;aria: tra gli scogli parlotta la maretta.<br />
Sulla costa quietata, nei broli, qualche palma<br />
a pena svetta.</h5>
<h5>Una carezza disfiora<br />
la linea del mare e la scompiglia<br />
un attimo, soffio lieve che vi s&#8217;infrange e ancora<br />
il cammino ripiglia.</h5>
<h5>Lameggia nella chiarìa<br />
la vasta distesa, s&#8217;increspa, indi si spiana beata<br />
e specchia nel suo cuore vasto codesta povera mia<br />
vita turbata.</h5>
<h5>O mio tronco che additi,<br />
in questa ebrietudine tarda,<br />
ogni rinato aspetto co&#8217; tuoi raccolti diti<br />
protesi in alto, guarda:</h5>
<h5>sotto l&#8217;azzurro fitto<br />
del cielo qualche uccello di mare se ne va;<br />
né sosta mai: ché tutte le cose pare sia scritto:<br />
«più in là»</h5>
</div></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row --><div class="et_pb_row et_pb_row_10">
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				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_41  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><div class="et_pb_text et_pb_module et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left et_pb_text_1">
<h3>Siamo felici per Riccardo che con la sua umiltà, intelligenza e tenacia ha conseguito l&#8217;abilitazione alla professione forense. Tantissimi auguri e <em>ad maiora</em>!</h3>
</div></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row --><div class="et_pb_row et_pb_row_11">
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<p>L'articolo <a href="https://www.leone.legal/2021/11/11/tantissimi-auguri-riccardo/">Tantissimi auguri Riccardo!</a> proviene da <a href="https://www.leone.legal">Leone &amp; Partners Studio Legale</a>.</p>
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